domenica 15 giugno 2008

Il "pacchetto sicurezza" si abbatte sulla legge Gozzini


Il Velino, 15 giugno 2008

 

Uno dei provvedimenti del "pacchetto sicurezza" che ha assunto la forma del disegno di legge, è una sostanziale ridefinizione della cosiddetta legge Gozzini (la n. 663 del 10 ottobre 1986), una normativa sull’ordinamento penitenziario ma soprattutto "sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" che introdusse nella legge organica sulla detenzione (la n. 354 del 1975) una serie di premi per chi, condannato a pene sotto una certa soglia, dava concreti segnali di volontà di redenzione. Si tratta di misure di reinserimento e clemenza che vanno dal permesso premio, all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, fino alla semilibertà in prova e alla liberazione anticipata.

Un complesso di norme che subì però, qualche anno dopo il varo, ulteriori ammorbidimenti. Il più sostanzioso dei quali è stato sicuramente la cosiddetta legge Simeone-Saraceni (la n. 165 del 1998) varata durante il primo governo-Prodi. Quella che in pratica introdusse la possibilità di far accedere il reo a una pena alternativa al carcere prima ancora di aver cominciato a scontare la condanna dietro le sbarre. Ed è proprio su quest’ultimo punto che potrebbe concentrarsi uno degli interventi di correzione dell’imminente pacchetto sicurezza.

Nello specifico la primitiva "Gozzini" ammetteva all’affidamento ai servizi sociali chi, condannato a non più di tre anni di detenzione, mostrava "attraverso un mese di osservazione sulla sua personalità in carcere" risultati tali da far ritenere che la misura di clemenza "contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati". Una concessione che secondo quella normativa poteva estendersi anche al reo che, tornato in libertà prima della condanna definitiva ma dopo un periodo di custodia cautelare, avesse mostrato le stesse attitudini alla redenzione.

La Simeone-Saraceni invece va oltre e in pratica crea la possibilità di premiare con l’affidamento anche chi non ha provato la galera né prima e né dopo la sentenza di colpevolezza. Là si prevede infatti la sospensione dell’esecuzione (per condanne fino a tre anni) in modo da consentire al reo di presentare entro trenta giorni istanza di affidamento in prova, di detenzione domiciliare (pur se solo in certi casi particolari) o di semilibertà (anche se qui solo per condanne fino a sei mesi).

In questo contesto l’unica norma che ha solo parzialmente operato in seguito una stretta a questi benefici detentivi è forse la vituperata ex Cirielli. Lì infatti accanto alle tanto contestate disposizioni sulla riduzione dei tempi di prescrizione dei processi, si fissano inasprimenti per i recidivi anche in materia di semilibertà. Visto che per essi la misura diventa accessibile solo dopo aver scontato i due terzi della pena (tre quarti per i condannati per associazione mafiosa). Più in generale la legge Gozzini subirà un riassestamento sistematico sulle soglie penali sotto le quali può scattare ciascuna misura alternativa.

Visto e considerato che riguardano al momento anche reati di cosiddetta microcriminalità, ma spesso di forte allarme sociale. Va ricordato infatti che oggi essa applica il permesso premio anche a chi è stato condannato di nuovo durante l’espiazione della prima pena, purché abbia scontato due anni di carcere dopo la commissione del nuovo reato. Che sempre la stessa normativa concede l’affidamento ai servizi sociali in luogo del carcere sempre per condanne fino a tre anni.

Che infine oggi la semilibertà può essere concessa non solo sempre e comunque a chi deve scontare fino a sei mesi di detenzione ma a tutti gli altri detenuti che abbiano scontato metà della condanna. Unica eccezione per gli ergastolani: in quel caso infatti per poter uscire durante il giorno bisogna aver fatto almeno 20 anni di prigione.

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